Anche gli agenti immobiliari dal 1999 sono tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio.
Ma come essere sicuri di ben agire mettendosi al riparo da sanzioni?
Ne parliamo con Stefano Papa, giurista specializzato nell’applicazione della normativa in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo, con focus sul settore immobiliare. Formatore ed articolista nel settore giuridico.
In effetti non è poi così semplice, afferma Papa. Dal 1999 si sono susseguite una miriade di riforme che hanno reso quasi impossibile orientarsi nella conseguente giungla normativa, lasciando regnare sovrana la confusione, specie alla luce dell’assenza di una normativa secondaria di specificazione. “
Da qui gli agenti immobiliari nella giungla dell’antiriciclaggio e la conseguente necessità di uscirne. A tale scopo diventa imprescindibile comprendere la ratio della normativa in questione e attrezzarsi con una capacità di analisi del rischio accurata”
Come procedere in tal senso?
“Per gli agenti immobiliari nella giungla dell’antiriciclaggio improvvisazione e modus operandi generico possono risultare, non solo inconcludenti, ma molto pericolosi esponendo a sanzioni. Essere consapevoli di come affrontare gli adempimenti richiesti, in caso di mediazione ed in caso di mandato, concentrando l’attenzione sulle fattispecie soggettive, a livello di cliente, ed oggettive, a livello di operazione, che effettivamente meritano è fondamentale.”
Il Riciclaggio del denaro è un concetto economico e giuridico al contempo
Occorre soffermarsi, sia sulla versione economica, sia su quella giuridica del concetto di ‘riciclaggio del denaro’. Ma anche sulla sua evoluzione storica, da un lato, e sul funzionamento generale del meccanismo di controllo imposto alla comunità dei soggetti obbligati, dall’altro. Oltre a concentrarsi sui principi fondamentali che lo disciplinano e sui risvolti pratici per l’attività economica degli agenti immobiliari.”
Conoscere bene la propria clientela è un must….
Sia sotto il profilo di rischio particolare soggettivo, in modo da poter calibrare le modalità di esecuzione dell’adeguata verifica della stessa, sia sotto il profilo di rischio particolare oggettivo, ossia riferito all’operatività osservata, in modo da poter valutare l’opportunità di inviare una o più segnalazioni di operazione sospetta.”
….verificarla adeguatamente altrettanto
Da un lato, occorre comprendere le circostanze e su quali soggetti (fisici e/o giuridici) è necessario svolgere l’adeguata verifica della clientela, tanto in ambito di esecuzione di un contratto di mediazione immobiliare, quanto in ambito di esecuzione di un contratto di mandato immobiliare. Dall’altro, è necessario conoscere le modalità con cui svolgere l’adeguata verifica della clientela, nella sua versione ordinaria (destinata principalmente alla nuova clientela, ma anche a quella ricorrente caratterizzata da un livello medio di rischio particolare soggettivo), con particolare riferimento alle figure di esecutori e titolari effettivi, nonché alla quantità e qualità di informazioni da raccogliere.”
Profili di rischio da monitorare nel tempo
In modo da individuare e programmare di volta in volta le necessarie misure di mitigazione dello stesso quale – a titolo esemplificativo – un’integrazione della formazione.”
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